STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO FOTOGRAFICO ALBESE”
ART. 1 DENOMINAZIONE E LOGO
E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale (e culturale) denominata “GRUPPO
FOTOGRAFICO ALBESE”, di seguito indicata come Associazione.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti dei soci o di terzi, ha durata illimitata ed è senza
scopo di lucro.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della
legge regionale 7 del 7/2/2006.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da eventuali
Regolamenti Interni, deliberati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il logo dell’Associazione è costituito da una spirale di colori (a partire dal centro verso l’esterno: blu, rosso
vivo, rosso, celeste, arancione verde brillante) con uno spazio vuoto alla radice, in campo nero o bianco con
la sigla ‘GFA’ in basso a destra e la scritta ‘GRUPPO FOTOGRAFICO ALBESE’ in basso, sotto la spirale di
colori.
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in corso Europa 45, 12051 Alba.
Il trasferimento della sede legale in altro luogo non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello
stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, a cui seguirà
la ratifica assembleare alla prima Assemblea dei soci utile convocata.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di
pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
ART. 3 SCOPI E FINALITÀ’
L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
− promozione, incremento e diffusione della cultura della fotografia in ogni suo aspetto;
− organizzazione di incontri, rivolti ai soci (e/o al pubblico), con persone del mondo della Fotografia al
fine di favorire la conoscenza e gli aspetti culturali della fotografia;
− integrazione della cultura della fotografia con altre discipline artistiche e culturali quali la poesia, la
musica, la pittura, la scultura, cinema, ecc, rimanendo la centralità della fotografia l’aspetto
significativo.
ART. 4 ATTIVITÀ’
Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività nel campo della
fotografia:
− corsi, incontri formativi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, laboratori, mostre, proiezioni,
manifestazioni, ecc…;
− concorsi, rassegne, eventi;
− editoria ed attività culturali/ricreative, di ricerca, di consulenza nel settore fotografico;
− iniziative di promozione culturale integrate con altre espressioni artistiche (poesia, scrittura, scultura,
pittura, musica, cinema, ecc.), rimanendo la centralità della fotografia l’aspetto significativo
dell’iniziativa.
− presenziare a tutte le manifestazioni sociali promosse dalla stessa, da enti pubblici o privati, da comitati
e associazioni che ne richiedano la presenza;
− realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica fotografica;
− realizzare iniziative didattiche e tecniche della fotografia; collaborare con enti pubblici e privati,
associazioni culturali e sportive, che perseguono scopi e finalità affini;
− aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi;
− promuovere iniziative ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali.
L’Associazione agisce per i soci e con i soci per l’ottenimento di una cultura fotografica, sia ‘tecnica’ che
‘artistica’, che porti ad una migliore lettura della fotografia ed alla comprensione da parte del più largo
numero di persone dei contenuti artistici, sociali e di ogni altro tipo in esse racchiusi.
L’Associazione può mettere gratuitamente a disposizione dei Soci pubblicazioni, audiovisivi od altro
materiale informatico di consultazione ed eventuali attrezzature o materiale d’uso e quant’altro di utile per
l’adempimento dei suddetti scopi e per una maggior conoscenza ed approfondimento sia della tecnica
fotografica, sia della cultura dell’immagine.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
− somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della
L. 383/2000, effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.
− esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi)
per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
− svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario
libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
ART. 5 SOCI
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi
dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono
gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mosse da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta
alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la
domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
I soci si distinguono in:
- soci Ordinari, vale a dire coloro che versano all’Associazione la quota di iscrizione stabilita annualmente;
- soci Familiari, vale a dire coloro che appartengono alla stessa famiglia del socio ordinario e beneficiano di
una riduzione della quota di associazione annuale; - soci Junior, vale a dire i giovani sino all’anno del compimento del 17° anno di età;
- soci Sostenitori, vale a dire coloro, persone fisiche, che versano all’Associazione risorse aggiuntive,
rispetto
alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall’Assemblea; - soci Onorari, vale a dire coloro a cui l’Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l’adesione per
particolari meriti conseguiti in relazione all’Associazione o alle finalità di questa.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione.
I soci hanno il diritto: - di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di
verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti
dell’Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi - di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli
eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali; al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall’Assemblea.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una
richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è
intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono
essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea
dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata
dall’Assemblea dei soci;
c. svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci
destinatari mediante lettera (anche con la forma della posta elettronica), ad eccezione del caso previsto alla
lettera b), consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della
cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i
rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell’Associazione.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia
all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del
rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota
annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE
I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo di ogni anno solare, le quote associative annuali
nell’importo stabilito dall’Assemblea per ogni categoria di socio.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al
versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale
e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello
Statuto.
ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; Il Presidente; Il Consiglio Direttivo.
ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i
soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di due soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua
mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge
un segretario.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un
decimo) dei soci aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 15 giorni (anche con la forma della posta
elettronica), ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo (anche con la forma della posta
elettronica), e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della
seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le
adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente
dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei soci aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti
o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro
il 31 marzo dell’anno successivo.
L’Assemblea ordinaria:
− approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
− discute ed approva i programmi di attività;
− stabilisce il numero ed elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo,
− ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata
dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
− approva eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
− delibera sulla quota associativa annuale delle categorie di soci;
− delibera sull’esclusione dei soci;
− delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
− approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci,
qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere
opportunamente documentate;
− approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini
della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi
definiti dall’Associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante
l’affissione
del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni
dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.
ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
− approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e
con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
− scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci
aderenti.
ART. 11 REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci: che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in
cui si svolge l’Assemblea elettiva; che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri, che durano in carica
un anno. E’ opportuno che i soci comunichino la loro disponibilità all’elezione a Consigliere per consentire
un correttivo esercizio delle deleghe dei soci che si fanno rappresentare in Assemblea.
L’Assemblea prima di procedere all’elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno
all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il
Segretario.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio
Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla
successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al
rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che
la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le
spese
effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per
conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le
seguenti attività:
− attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea
− redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
− delibera sulle domande di nuove adesioni;
− sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
− sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi
straordinari;
− ha facoltà di costituire Commissioni, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la
definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
− compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (anche con la forma della posta elettronica) almeno quattro
volte all’anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
da almeno la metà più uno dei componenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il
luogo la data e l’orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le
riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi
ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo.
Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la
decisione del Presidente.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART. 13 PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due
mandati consecutivi. Per la sua elezione è necessaria comunque la qualità di socio del Gruppo Fotografico
Albese per i due anni precedenti la sua nomina a Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e
presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede
l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al
membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari,
convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente
vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
ART. 14 SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione, cura la stesura dei verbali del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, cura la corrispondenza, tiene il libro soci e cura la tenuta di tutti i
documenti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere
ogni
atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro
cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese
di dicembre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo in tempo utile per la convocazione
dell’Assemblea annuale dei soci.
ART. 15 COMMISSIONI TECNICHE-ARTISTICHE
Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire
Commissioni Tecniche-Artistiche a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la
realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti
che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento di
ogni Commissione e ne nomina un coordinatore.
ART. 16 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
− quote e contributi degli aderenti e di privati
− contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla
realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
− erogazioni liberali di soci e di terzi;
− entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
− eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
− proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi ai soci, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali
dell’Associazione;
− entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
− da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari
stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni
mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto
qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo
Statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione
eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo
esercizio finanziario. E’ fatto divieto di dividere tra i soci, anche in forme indirette, gli eventuali proventi
derivanti dall’attività dell’Associazione. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a
favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 17 BILANCIO
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché
la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere
depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser
consultati da ogni socio.
Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: i soci hanno la facoltà di
consultarlo.
Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere
convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 9, come termine ultimo il 30 aprile.
ART. 18 POSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE RIPETTO ALLA NORMATIVA FISCALE
Il presente statuto è redatto nel rispetto dell’art. 148 TUIR del 22/12/1986 n. 197 così come modificato
dall’art. 1 DLG 12/12/2003 n. 344 e prevede specificamente i seguenti punti: - il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione (cfr. art. 16); - l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (art. 19) - la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa (art. 5) e prevedendo per i soci il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto (e dei regolamenti) e per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione
(artt. 8, 10; - l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie (art. 17) - l’eleggibilità libera degli organi amministrativi (principio del voto singolo di cui all’art. 25 c. 2 C.C.),
sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri per la loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, del bilancio o
rendiconto (artt. 5, 9, 11) - l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ART. 19 SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più
liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto
obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione di promozione sociale (o culturale) con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 20 NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile,
della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.
Il presente documento entra in vigore il 1° marzo 2013